(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 38 del 17 agosto 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 17 gennaio 1994, n. 3 e' sostituito con i seguenti: "I titolari dei pozzi gia' escavati senza autorizzazione devono darne comunicazione entro il 20 agosto 1994. Gli stessi, per ottenere l'autorizzazione, devono farne richiesta entro il 3 febbraio 1997".