(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Servizio di taxi e di noleggio con conducente 1. La presente legge riguarda i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e precisamente: a) servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale; b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale. 2. E' escluso dalla presente normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il quale continuano ad applicarsi le norme stabilite dal Consiglio regionale nella deliberazione n. 1140 del 5 marzo 1990 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.