(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 43 "Tributi regionali per il diritto allo studio" della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 1. L'art. 43 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 43. (Tributi regionali per il diritto allo studio). - 1. I proventi di cui al primo comma dell'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 concernente ''Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore'' costituiscono tributo proprio della Regione Lombardia. 2. Parimenti costituisce tributo proprio della Regione la tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita a decorrere dall'anno accademico 1996/97, ai sensi del ventesimo comma dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' fissato a decorrere dall'anno accademico 1996/97 in lire 170.000 e puo' essere variato in relazione all'anno accademico con la legge di bilancio. 3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle universita' statali e non statali, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio universitario. 4. Al fine della semplificazione delle procedure amministrative e contabili di cui al precedente comma, gli studenti versano la tassa regionale in un'unica soluzione alle universita' e agli istituti superiori predetti aventi le sedi operanti nella Regione Lombardia, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione previa riscossione del tributo in nome e per conto della Regione Lombardia. 5. Con deliberazione della Giunta regionale vengono approvate, previo parere della competente commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dall'assegnazione formale, entro il 30 settembre 1996, convenzioni di durata quinquennale con le singole universita' ed istituti superiori, secondo lo schema-tipo allegato A alla presente legge, per disciplinare le modalita' operative piu' efficaci ed efficienti dei rapporti inerenti il tributo proprio della Regione e le procedure relative agli esoneri di cui al successivo comma. 6. Gli studenti che saranno risultati vincitori nel concorso per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore nonche' tutti coloro che saranno risultati idonei nelle graduatorie per il conseguimento di tali benefici in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito sono esonerati dal pagamento della tassa regionale ovvero l'importo della tassa regionale eventualmente pagata sara' posto in detrazione sulle tasse universitarie dell'anno successivo o rimborsato, su richiesta, al conseguimento della laurea. 7. Quanti rientrano nella fascia di reddito piu' bassa prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 23 della presente legge, sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. 8. Quanti rientrano nelle fasce di reddito seconda e terza, in ordine crescente, previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 23 della presente legge, sono esonerati parzialmente dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo. 9. I requisiti di merito per la concessione degli esoneri di cui ai commi 7 e 8 sono esclusivamente i seguenti: a) per il primo anno, l'aver conseguito all'esame di maturita' una votazione non inferiore a 44/60 o il conseguimento del punteggio medio di 7/10 nelle materie del terzo e quarto anno di corso; b) per gli anni successivi al primo, l'aver superato un numero di esami pari alla meta' di quelli previsti dal corso di laurea per gli anni precedenti. 10. Gli studenti che ritengano di aver diritto all'esonero totale o parziale devono autocertificarne i requisiti al momento della domanda di iscrizione; ove al controllo risulti un'attribuzione a fascia non spettante, lo studente e' assoggettato ad una sopratassa pari al doppio dell'importo della tassa regionale, oltre alla differenza fra quanto versato ed il dovuto. 11. Per quanto riguarda gli anni accademici precedenti, sono fatte salve le disposizioni statali e regionali relative alle quote delle tasse universitarie di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e al contributo suppletivo di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, quali tributi propri delle regioni per gli anni accademici 1995/96 e precedenti. 12. La tassa di cui al comma 1 e' fissata in lire 100.000 a decorrere dal 1994. I successivi adeguamenti saranno disposti con legge di variazione delle tasse di concessioni regionali. 13. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. 14. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo. 15. Coloro che pur avendo i requisiti per l'esonero abbiano pagato la tassa regionale e non siano stati rimborsati dalle universita' o dagli istituti superiori possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare al presidente della Giunta regionale tramite la competente struttura tributaria. L'istanza puo' essere inoltrata mediante il servizio postale in plico raccomandato, ed in tal caso fara' fede il timbro apposto dall'ufficio postale accertante. 16. I proventi derivanti dalla riscossione dei tributi di cui ai precedenti commi sono impiegati per le finalita' della presente legge".