(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19
                       del 25 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
            Sostituzione del terzo comma dell'articolo 3
 
  1.  Il  terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto
1982, n.  35  (tariffe  minime  dei  trasporti  pubblici  locali)  e'
sostituito dal seguente:
  "Le  tariffe  preferenziali si applicano agli utenti che utilizzano
titoli di viaggio nominativi a numero di corse  predeterminato  o  di
libera circolazione. Esse sono articolate in modo da prevedere sconti
progressivamente   crescenti  rispetto  alla  corrispondente  tariffa
ordinaria  in  relazione  all'utilizzazione  annua  dei  servizi   di
trasporto ed alle distanze".