(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 25 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione del terzo comma dell'articolo 3 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 35 (tariffe minime dei trasporti pubblici locali) e' sostituito dal seguente: "Le tariffe preferenziali si applicano agli utenti che utilizzano titoli di viaggio nominativi a numero di corse predeterminato o di libera circolazione. Esse sono articolate in modo da prevedere sconti progressivamente crescenti rispetto alla corrispondente tariffa ordinaria in relazione all'utilizzazione annua dei servizi di trasporto ed alle distanze".