(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 1 ottobre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3280 del 15 luglio 1996; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio dell'attivita' di affitto di camere ed appartamenti per ferie, l'uso di denominazioni e segni distintivi e determina i requisiti dei vani adibiti a tale attivita', in attuazione dell'art. 9 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante la disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie. 2. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche in modo complementare rispetto alla conduzione di un esercizio di somministrazione di pasti e bevande, purche' venga svolta dallo stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria. 3. Qualora il servizio di alloggio venga esercitato sia in camere che in appartamenti, va in ogni caso osservato il limite di sei camere, computandosi a tal fine per gli appartamenti soltanto le camere da letto.