(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 1 ottobre 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  3280  del  15
luglio 1996;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina le modalita' di esercizio
dell'attivita' di affitto di camere ed appartamenti per ferie,  l'uso
di  denominazioni e segni distintivi e determina i requisiti dei vani
adibiti a tale attivita',  in  attuazione  dell'art.  9  della  legge
provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante la disciplina dell'affitto
di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.
  2.  L'attivita'  di  cui al comma 1 puo' essere esercitata anche in
modo complementare  rispetto  alla  conduzione  di  un  esercizio  di
somministrazione  di  pasti  e  bevande,  purche'  venga svolta dallo
stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.
  3. Qualora il servizio di alloggio venga esercitato sia  in  camere
che  in  appartamenti,  va  in  ogni  caso osservato il limite di sei
camere, computandosi a tal fine  per  gli  appartamenti  soltanto  le
camere da letto.