(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 10 marzo 1997) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Quadro finanziario delle risorse e degli impieghi per l'anno 1997 1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1997 e' determinato in misura non superiore a lire 2.450 miliardi. 2. Nello stato di previsione della spesa - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - sono istituiti i seguenti nuovi fondi globali per il finanziamento di nuove iniziative legislative: a) fondo per il miglioramento delle politiche attive del lavoro, per lo sviluppo della solidarieta' e per la riqualificazione degli strumenti regionali d'intervento nel mercato del lavoro e della formazione professionale; b) fondo per lo sviluppo e l'ampliamento del tessuto produttivo e per il sostegno degli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area; c) fondo destinato al finanziamento di interventi integrativi in favore degli enti locali e di interventi per l'occupazione e lo sviluppo dell'economina. 3. Per l'esercizio finanziario 1997 la dotazione del fondo globale di cui alla lettera c) del comma 2, prevista in lire 2.594 miliardi, e' collegata, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, cosi' come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, ad apposito accantonamento di segno negativo relativo all'incremento di entrata per contributo dello Stato sulle anticipazioni effettuate dalla Regione a tutto l'esercizio 1996, nonche' sulle anticipazioni effettuabili nell'esercizio 1997, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99. 4. Il contributo di solidarieta' nazionale di cui all'art. 38 dello statuto e' valutato per il quinquennio 1997-2001 in complessive lire 10.250 miliardi, di cui lire 1.950 miliardi per l'anno 1997. 5. Il contributo di cui al comma 4 e' iscritto nell'apposito fondo globale di cui al capitolo 60756 come accantonamento destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi per l'esecuzione di lavori pubblici, in base ad un piano economico, come prescritto dall'art. 38 dello statuto regionale. L'ammontare del predetto contributo e' collegato, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale n. 47 del 1977, cosi' come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, al corrispondente accantonamento di segno negativo riferito alla realizzazione delle entrate che saranno assegnate dallo Stato a titolo di solidarieta' nazionale a norma del citato art. 38 dello statuto.