(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8
                         del 16 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Per  garantire  una  efficace  funzionalita' delle Associazioni
Provinciali degli Allevatori, la Regione Molise  costituisce,  presso
la  Tesoreria Regionale, un fondo straordinario al fine di consentire
il tempestivo avvio dei programmi  annuali,  previsti  a  favore  del
comparto  zootecnico,  per  la  tenuta  dei  libri  genealogici  e la
effettuazione dei controlli funzionali alle stesse demandate ai sensi
dell'art.   5 della  legge  regionale  4  settembre  1979,  n.  27  e
successive modificazioni.
  2.  L'accesso, per le Associazioni Provinciali degli allevatori, al
fondo straordinario avverra'  tramite  apertura  di  apposito  conto,
infruttifero per le stesse, presso la Tesoreria Regionale.
  3.  Il fondo straordinario di cui al comma 1, ha la durata di dieci
anni  dall'anno   della   sua   costituzione   e   rientrera'   nelle
disponibilita'   della  Regione  Molise  maggiorato  degli  interessi
maturati presso la Tesoreria Regionale.