(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 22 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attivita' agrituristica, allo scopo di: a) assicurare la permanenza dei produttori singoli ed associati nelle zone rurali, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, soprattutto nelle aree montane, svantaggiate e protette; b) salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra citta' e campagna; c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali; d) sviluppare il turismo sociale giovanile; e) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo; t) favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo; g) creare nuovi posti di lavoro nell'ambito della famiglia rurale; h) favorire la diversificazione dell'offerta turistica; i) promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali.