(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 23 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA constatata l'esecutivita' del provvedimento Promulga il seguente regolamento regionale: Art. 1. Finalita' 1. Le aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 32 comma 1 lettera a) della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente naturale e di proteggere la fauna autoctona e naturalizzata per consentire lo sviluppo e l'irradiamento nel restante territorio, nonche' di favorire la sosta e la protezione della fauna migratoria. 2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria e' tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 32, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 29/1994. 3. In tali aziende la caccia e' consentita secondo le norme del calendario venatorio sulla base di piani di assestamento e abbattimento autorizzati dalle amministrazioni provinciali competenti.