(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6
                         del 23 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 
             constatata l'esecutivita' del provvedimento
                              Promulga
il seguente regolamento regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Le aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 32  comma  1
lettera  a)  della  legge  regionale  1  luglio  1994,  n.  29 (norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio), hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente
naturale  e  di  proteggere  la  fauna  autoctona e naturalizzata per
consentire lo sviluppo  e  l'irradiamento  nel  restante  territorio,
nonche' di favorire la sosta e la protezione della fauna migratoria.
  2.   A   tal   fine,  il  titolare  della  concessione  di  azienda
faunistico-venatoria e' tenuto ad assicurare gli interventi necessari
al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo  stesso
risulti    idoneo   al   perseguimento   delle   finalita'   previste
dall'articolo  32,  comma  1,  lettera  a)  della  legge regionale n.
29/1994.
  3. In tali aziende la caccia e' consentita  secondo  le  norme  del
calendario   venatorio   sulla   base  di  piani  di  assestamento  e
abbattimento   autorizzati    dalle    amministrazioni    provinciali
competenti.