(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 19 del 28 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Servizio sanitario regionale
 
  1.  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,   nell'esercizio   delle
competenze ad essa spettanti ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett.
l)  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), provvede  alla  tutela  della  salute
secondo  i principi e gli obiettivi stabiliti dagli art. 3 e 32 della
Costituzione, dagli art. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833
(Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale)  e dall'art. 1 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), come modificato  dall'art.  2  del  decreto
legislativo  7 dicembre 1993, n.  517, mediante il Servizio sanitario
regionale.
  2. Il Servizio sanitario  regionale  e'  costituito  dal  complesso
delle  funzioni,  delle  strutture,  dei  servizi  e  delle attivita'
destinati, nell'ambito territoriale della Regione,  alla  promozione,
al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta
la   popolazione.     Esso  opera  senza  distinzione  di  condizioni
individuali  e   sociali   e   secondo   modalita'   che   assicurino
l'uguaglianza dei cittadini, garantendone altresi' la partecipazione.
  3.  Nell'ambito  del  Servizio  sanitario  regionale e' promosso il
coordinamento con gli interventi di competenza di tutti gli  enti  ed
organismi  che  svolgono,  nel  settore  sociale,  attivita' comunque
incidenti  sullo  stato   di   salute   degli   individui   e   della
collettivita'.    In particolare e' assicurato il coordinamento con i
servizi socio-assistenziali.