(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 28 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Servizio sanitario regionale 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. l) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), provvede alla tutela della salute secondo i principi e gli obiettivi stabiliti dagli art. 3 e 32 della Costituzione, dagli art. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, mediante il Servizio sanitario regionale. 2. Il Servizio sanitario regionale e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati, nell'ambito territoriale della Regione, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalita' che assicurino l'uguaglianza dei cittadini, garantendone altresi' la partecipazione. 3. Nell'ambito del Servizio sanitario regionale e' promosso il coordinamento con gli interventi di competenza di tutti gli enti ed organismi che svolgono, nel settore sociale, attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettivita'. In particolare e' assicurato il coordinamento con i servizi socio-assistenziali.