(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sospensione dell'obbligo del programma pluriennale di attuazione 1. L'obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, previsto dalle leggi vigenti, e' sospeso sino al 31 dicembre 1998. 2. E' comunque facolta' dei comuni approvare il programma pluriennale di attuazione. 3. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione, hanno facolta' di revocarlo o di mantenerlo, e, nel caso in cui la sua durata sia inferiore ad anni cinque, di prorogarla fino al raggiungimento di tale periodo.