(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La disposizione di cui all'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 126, e' interpretata nel senso che sono destinatari dei contributi regionali sia i soggetti organizzatori delle manifestazioni sportive indicate nel terzo comma dell'art. 12 che i soggetti organizzatori di manifestazioni sportive con le caratteristiche di cui ai commi primo e secondo del medesimo articolo.