(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11
                         del 27 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La disposizione di cui all'art. 12 della legge regionale 9 dicembre
1996, n. 126, e' interpretata nel  senso  che  sono  destinatari  dei
contributi    regionali    sia   i   soggetti   organizzatori   delle
manifestazioni sportive indicate nel terzo comma dell'art. 12  che  i
soggetti    organizzatori   di   manifestazioni   sportive   con   le
caratteristiche  di  cui  ai  commi  primo  e  secondo  del  medesimo
articolo.