(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11
                         del 27 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Dopo  il  terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 dicembre
1996, n. 135 e' inserito il seguente:
  "3-bis. Fino alla  data  stabilita  nel  comma  precedente,  ed  in
relazione  alla  disposizione contenuta nel successivo art. 11, comma
6, il Fondo sociale regionale e' suddiviso in due sole quote  del  95
per  cento  per  il finanziamento dei servizi e prestazioni sociali e
socio-assistenziali e del 5 per cento per  l'attuazione  di  progetti
sperimentali  diretti  a favorire l'inserimento sociale delle persone
in situazione di svantaggio".