(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Dopo il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 e' inserito il seguente: "3-bis. Fino alla data stabilita nel comma precedente, ed in relazione alla disposizione contenuta nel successivo art. 11, comma 6, il Fondo sociale regionale e' suddiviso in due sole quote del 95 per cento per il finanziamento dei servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali e del 5 per cento per l'attuazione di progetti sperimentali diretti a favorire l'inserimento sociale delle persone in situazione di svantaggio".