(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 30 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. L'articolo 2 della legge 25 luglio 1996 n. 58 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Fondo regionale). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' istituito un fondo per l'assegnazione di contributi alle Province e ai Comuni capoluogo di Provincia che provvedano alla redazione di progetti definitivi ed esecutivi, concorrendo alla spesa in misura non inferiore al 30%; il contributo regionale e' erogato fino a completa copertura del costo di progettazione comprensivo di tutti gli studi connessi".