(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 21 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha riapprovato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione scolastica sociale e i diritti delle persone handicappate), disciplina le attivita' di prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente. 2. Le metodologie di intervento si ispirano agli obiettivi di prevenzione della emarginazione sociale, limitazione dell'istituzionalizzazione e del ricovero ospedaliero, necessita' di integrare l'intervento sociale con quello sanitario.