(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33
                         del 21 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                           Ha riapprovato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104  (legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  scolastica
sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate),  disciplina le
attivita' di prevenzione, riabilitazione e integrazione  sociale  dei
soggetti  portatori di handicap, individuando iniziative specifiche e
coordinando gli  interventi  previsti  dalla  legislazione  regionale
vigente.
  2.  Le  metodologie  di  intervento  si  ispirano agli obiettivi di
prevenzione     della     emarginazione     sociale,      limitazione
dell'istituzionalizzazione  e del ricovero ospedaliero, necessita' di
integrare l'intervento sociale con quello sanitario.