(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   Regione,  riconoscendo  nelle  attivita'  promosse  dalle
Universita' popolari e della terza eta'  o  comunque  denominate  nel
campo  dell'educazione permanente, istituite o gestite da istituzioni
pubbliche o  private,  un  fattore  di  particolare  rilievo  per  la
promozione  culturale,  sociale  e  civile delle persone anziane e di
quelle adulte, ne favorisce l'istituzione e sostiene finanziariamente
le loro attivita', nei limiti previsti dalla legge.