(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38
                         del 13 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere
 
  1.  Negli,  alberghi,  negli alberghi residenziali, nei motels, nei
villaggi-albergo e nelle beauty-farms  (residenze  della  salute)  la
superficie  minima  delle  camere da letto e' fissata in mq. 8 per le
camere a un posto letto e in mq. 14 per le camere a due posti letto.
  2. Per le camere delle strutture alberghiere in attivita' alla data
di   entrata   in  vigore  della  presente  legge  e'  consentito  il
mantenimento delle superfici esistenti, purche' non inferiori a:
   a) mq. 7 per le camere singole e mq. 11 per le camere doppie nelle
strutture alberghiere classificate 1, 2 e 3 stelle;
   b) mq. 8 per le camere singole e mq. 13 per le camere doppie nelle
strutture alberghiere classificate, 4 stelle;
   c) restano fissate rispettivamente in  8  e  14  metri  quadri  le
superfici  minime  per  le  camere  singole  e  doppie negli alberghi
classificati 5 stelle e 5 stelle lusso.
  3. Le superfici delle camere possono essere ridotte nella misura di
cui alle lett. a) e b) del comma 2 nel caso  di  ristrutturazioni  di
esercizi  alberghieri  in  attivita' che prevedano l'installazione di
bagni privati in camere che ne siano sprovviste.
  4. Le superfici delle camere di cui ai commi 1 e 2 sono  calcolate,
tenendo  conto  degli  spazi  aperti  sulla  stessa,  al  netto della
superficie  dei  bagni  e  degli  angoli  cottura.  La  frazione   di
superficie pari o superiore a mq. 0,50 e' arrotondata all'unita'.