(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
            Sostituzione del primo comma dell'articolo 3
            della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
 
  1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre
1984,  n. 56 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26
aprile 1989, n. 12, e' cosi' sostituito:
  "Per le spese organizzative,  di  funzionamento  di  aggiornamento,
studio   e  documentazione,  comprese  l'acquisizione  di  consulenze
qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e  per  far
conoscere  l'attivita'  dei  Gruppi consiliari e' assegnato a ciascun
Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi  a  disposizione  del
Consiglio regionale costituito:
   a)  da  una  quota  di  lire  2.000.000 per ognuno dei primi sette
consiglieri iscritti al Gruppo;
   b) da una quota di  lire  1.500.000  per  ognuno  dei  consiglieri
dall'ottavo al quindicesimo;
   c) da una quota di lire 1.000.000 per ognuno dei consiglieri oltre
il quindicesimo".