(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64 dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1989, n. 12, e' cosi' sostituito: "Per le spese organizzative, di funzionamento di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attivita' dei Gruppi consiliari e' assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito: a) da una quota di lire 2.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo; b) da una quota di lire 1.500.000 per ognuno dei consiglieri dall'ottavo al quindicesimo; c) da una quota di lire 1.000.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo".