(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto l'art. 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali"; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", cosi' come integrata e modificata dalla legge regionale 1 agosto 1996, n. 35; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985; Considerato che il consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 1999 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna; E m a n a il seguente decreto, avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione della legge n. 281 e delle leggi regionali n. 21 del 1994 e n. 35 del 1996 sulla prevenzione del randagismo": Art. 1. Norme generali 1. La tutela degli animali di affezione e di conseguenza la tutela della salute pubblica e ambientale, regolamentata dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalle leggi regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1 agosto 1996, n. 35, trova applicazione nel presente regolamento. 2. Il regolamento: a) consta delle disposizioni operative per l'adempimento dei compiti nella realizzazione delle strutture necessarie all'applicazione del dettato normativo sulla cattura, raccolta, mantenimento e cura degli animali di affezione; b) regolamenta le procedure amministrative e burocratiche per la richiesta dei contributi e stabilisce gli standard a cui adeguarsi per ottenerli; c) indica i modelli tipo per uniformare le istanze di richiesta di contributi e la costituzione dei consorzi di comuni; d) detta le indicazioni essenziali per la lotta al randagismo e provvede a stabilire i criteri per ogni intervento veterinario utile alla salute dei randagi e al loro controllo riproduttivo; e) indica le modalita' e i tempi di svolgimento dei corsi di formazione delle guardie zoofile e del personale addetto, in forma dipendente, convenzionata o volontaria, a mansioni che hanno relazione con la vita degli animali da affezione; f) definisce i criteri per l'aggiornamento del personale preposto al recupero degli animali oggetto del regolamento stesso; g) definisce i criteri per l'anagrafatura dei cani; h) determina le forme e i limiti dei finanziamenti ai comuni singoli o associati, ai privati e alle associazioni di volontariato, per la costruzione e ristrutturazione dei canili e per la loro gestione; i) stabilisce i requisiti degli allevamenti per scopi commerciali, per addestramento e anche le modalita' organizzative per fiere, esposizioni e manifestazioni collettive che abbiano come soggetti principali cani e gatti; l) incentiva attivita' educative e di propaganda alla realizzazione del benessere animale.