(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e  medie  imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli e recante  modifica  del
regolamento (CE) n. 70/2001, ed, in  particolare,  l'articolo  11  in
materia di aiuti per le perdite dovute ad avversita' atmosferiche; 
  Visti gli orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  stato  nel
settore agricolo e forestale 2007 - 2013, stabiliti con comunicazione
della Commissione europea (2006/C  319/01)  ed,  in  particolare,  il
punto V relativo alla gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a  norma  dell'articolo
1, comma 2, lettera i), della  legge  7  marzo  2003,  n.  38),  come
modificato dal  decreto  legislativo  18  aprile  2008,  n.  82,  che
prevede, tra  l'altro,  le  tipologie  di  intervento  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale e il trasferimento alle Regioni delle  risorse
finanziarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo  decreto
legislativo; 
  Visto, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 2, lettera  a),  del
decreto  legislativo  102/2004,  che  prevede   la   concessione   di
contributi in conto capitale a favore delle imprese agricole  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative  che
svolgono l'attivita' di produzione agricola,  iscritte  nel  registro
delle imprese, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo
6,  che  abbiano  subito  danni  superiori  al  30  per  cento  della
produzione  lorda  vendibile,  a  seguito  di  eventi  meteorici   di
carattere eccezionale, al fine di favorire  la  ripresa  economica  e
produttiva delle medesime imprese; 
  Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 102/2004,  che
prevede che  le  domande  devono  essere  presentate  alle  autorita'
regionali competenti entro il termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  decreto  del  Ministro   delle   politiche
agricole, alimentari e forestali di  declaratoria  del  carattere  di
eccezionalita' dell'evento e di individuazione delle zone interessate
di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 13 della legge regionale 25  agosto  2006,  n.  17
(Interventi in materia di risorse  agricole,  naturali,  forestali  e
montagna e  in  materia  di  ambiente,  pianificazione  territoriale,
caccia e pesca), che prevede che al fine di consentire la concessione
delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti  dall'articolo
5, comma  2,  del  decreto  legislativo  102/2004,  l'Amministrazione
regionale con  regolamento  introduce  elementi  di  semplificazione,
economicita'  e  razionalizzazione  delle   procedure   di   verifica
attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole  aziende
colpite, nonche' criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di
riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi  a  campione
su una percentuale  non  inferiore  al  5  per  cento  delle  domande
pervenute, utilizzando criteri  di  omogeneita',  in  relazione  alle
diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate; 
  Visto  il  regolamento  attuativo  dell'articolo  13  della   legge
regionale 17/2006 emanato con proprio  decreto  20  aprile  2007,  n.
0106/Pres. (Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e
modalita'  per  la  concessione  di  sovvenzioni  e  del   contributo
straordinario  alle  aziende  agricole  danneggiate   da   avversita'
atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli  articoli  13  e  14
della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di
risorse agricole, naturali, forestali e  montagna  e  in  materia  di
ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)); 
  Preso atto che la soglia di danno del 20 per  cento  relativa  alle
zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/273/CEE del  Consiglio,
del 28  aprile  1975,  relativa  all'elenco  comunitario  delle  zone
agricole svantaggiate ai sensi della direttiva  75/268/CEE  (Italia),
richiamata agli articoli 2 e 4,  comma  4,  del  proprio  decreto  n.
0106/Pres./2007 deve ritenersi superata dal  regolamento  comunitario
1857/2006, che prevede l'unica soglia di danno superiore  al  30  per
cento; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2012,  n.
2039 concernente, in particolare, la  richiesta  al  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali di dichiarare  l'esistenza
di eccezionale calamita' naturale per l'evento siccita'  verificatosi
nel territorio regionale dal 14 giugno 2012 al  30  agosto  2012,  la
delimitazione dei  territori  danneggiati  e  l'individuazione  delle
provvidenze da concedere; 
  Visto il proprio decreto 7 dicembre 2012, n. 0247/Pres., con cui e'
riconosciuta avversita' atmosferica di carattere eccezionale l'evento
siccita' verificatosi dal 14 giugno 2012  al  30  agosto  2012  nella
regione  Friuli  Venezia  Giulia,   sono   delimitati   i   territori
danneggiati e individuate le provvidenze da concedere; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 21 gennaio  2013,  pubblicato  sulla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica  italiana  5  febbraio  2013,  n.  30,  con  cui  e'
dichiarata l'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  dell'evento
siccita' sopra indicato nei territori individuati delle  province  di
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e sono indicate le provvidenze di
cui all'articolo 5, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo
102/2004; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 25  luglio  2012,  n.
1354, concernente la "Adozione dei  valori  delle  produzioni  e  dei
prezzi ai  fini  della  determinazione  dell'ordinarieta'  produttiva
delle produzioni regionali vegetali ed animali per l'anno 2012"; 
  Preso atto dei termini  del  procedimento  amministrativo  e  delle
modalita' di presentazione della domanda di contributo indicati nella
deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 543; 
  Preso  atto  che,  poiche'  la  disciplina  regolamentare  riguarda
contributi a valere su  fondi  statali,  in  conformita'  al  decreto
legislativo 102/2004, la Regione non e'  tenuta  a  trasmettere  alla
Commissione europea la sintesi delle informazioni relative al  regime
di aiuto,  prevista  agli  articoli  3  e  20  del  regolamento  (CE)
1857/2006,  avendo  provveduto  lo  Stato  in  relazione  al  decreto
legislativo 102/2004; 
  Ritenuto di emanare il regolamento al fine di disciplinare  criteri
e modalita' per la concessione dei contributi di cui trattasi; 
  Visto  il  Regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  28  marzo  2013,  n.
543; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento concernente criteri e  modalita'  per
la concessione dei contributi in conto capitale, a valere  sul  Fondo
di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo  102/2004,  a
favore  delle  aziende  agricole  danneggiate  dall'evento   siccita'
verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle  province  di
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in attuazione  dell'articolo  11
del regolamento (CE)  1857/2006",  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO