(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed, in particolare, l'articolo 11 in materia di aiuti per le perdite dovute ad avversita' atmosferiche; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013, stabiliti con comunicazione della Commissione europea (2006/C 319/01) ed, in particolare, il punto V relativo alla gestione dei rischi e delle crisi; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che prevede, tra l'altro, le tipologie di intervento del Fondo di solidarieta' nazionale e il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo; Visto, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo 102/2004, che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, a seguito di eventi meteorici di carattere eccezionale, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle medesime imprese; Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 102/2004, che prevede che le domande devono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di declaratoria del carattere di eccezionalita' dell'evento e di individuazione delle zone interessate di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo; Visto l'articolo 13 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), che prevede che al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2004, l'Amministrazione regionale con regolamento introduce elementi di semplificazione, economicita' e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonche' criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneita', in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate; Visto il regolamento attuativo dell'articolo 13 della legge regionale 17/2006 emanato con proprio decreto 20 aprile 2007, n. 0106/Pres. (Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita' per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita' atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)); Preso atto che la soglia di danno del 20 per cento relativa alle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), richiamata agli articoli 2 e 4, comma 4, del proprio decreto n. 0106/Pres./2007 deve ritenersi superata dal regolamento comunitario 1857/2006, che prevede l'unica soglia di danno superiore al 30 per cento; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2012, n. 2039 concernente, in particolare, la richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di dichiarare l'esistenza di eccezionale calamita' naturale per l'evento siccita' verificatosi nel territorio regionale dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012, la delimitazione dei territori danneggiati e l'individuazione delle provvidenze da concedere; Visto il proprio decreto 7 dicembre 2012, n. 0247/Pres., con cui e' riconosciuta avversita' atmosferica di carattere eccezionale l'evento siccita' verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nella regione Friuli Venezia Giulia, sono delimitati i territori danneggiati e individuate le provvidenze da concedere; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5 febbraio 2013, n. 30, con cui e' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'evento siccita' sopra indicato nei territori individuati delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e sono indicate le provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 102/2004; Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 1354, concernente la "Adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione dell'ordinarieta' produttiva delle produzioni regionali vegetali ed animali per l'anno 2012"; Preso atto dei termini del procedimento amministrativo e delle modalita' di presentazione della domanda di contributo indicati nella deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 543; Preso atto che, poiche' la disciplina regolamentare riguarda contributi a valere su fondi statali, in conformita' al decreto legislativo 102/2004, la Regione non e' tenuta a trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto, prevista agli articoli 3 e 20 del regolamento (CE) 1857/2006, avendo provveduto lo Stato in relazione al decreto legislativo 102/2004; Ritenuto di emanare il regolamento al fine di disciplinare criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui trattasi; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 543; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione dei contributi in conto capitale, a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004, a favore delle aziende agricole danneggiate dall'evento siccita' verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in attuazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) 1857/2006", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO