(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 2 gennaio 2015) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attivita' fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attivita' fisico-motorie nonche' di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88. 2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attivita' fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualita' della vita e il benessere.