(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
          della Regione Siciliana n. 1 del 2 gennaio 2015) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Al fine di valorizzare la pratica  dell'attivita'  fisica  e  di
garantire il  corretto  svolgimento  delle  attivita'  fisico-motorie
nonche' di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce
e valorizza le competenze  degli  operatori  del  settore  motorio  e
sportivo, con particolare riguardo  ai  soggetti  in  possesso  della
laurea in Scienze motorie di cui  al  decreto  legislativo  8  maggio
1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto  superiore  di
educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88. 
  2.  La  Regione,  nell'ambito  della  diffusione  della  pratica  e
dell'esercizio delle attivita' fisico-motorie, promuove la tutela dei
praticanti allo scopo di migliorarne la  qualita'  della  vita  e  il
benessere.