(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 Speciale del 14 ottobre 2015) Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli artt. 34, 44 e 45 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 42/2 dell'8 ottobre 2015. IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Legge regionale 14 ottobre 2015 n. 29. Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Finalita' 1. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero della Regione Abruzzo sono vietate le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio di titoli abilitati per l'esercizio di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale divieto concerne anche i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. 3. E' fatta salva l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.