(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
                 Piemonte n. 43 del 29 ottobre 2015) 
 
  La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Modifica all'articolo 13 della legge 
                  regionale 24 gennaio 1995, n. 10 
 
  1. Il comma 13, dell'articolo 13, della legge regionale 24  gennaio
1995,  n.  10  (Ordinamento,  organizzazione  e  funzionamento  delle
Aziende Sanitarie Regionali), e' sostituito dal seguente: 
  "13. Ai membri del Collegio sindacale spetta una  indennita'  annua
lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del  direttore  generale.
Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari  al  20  per
cento di quella fissata per  gli  altri  componenti.  Ai  membri  del
Collegio sindacale spetta,  altresi',  il  rimborso  delle  spese  di
viaggio sostenute per  lo  svolgimento  dell'incarico,  nella  misura
prevista per i dirigenti regionali e, comunque, per un  totale  annuo
non superiore al 10  per  cento  dell'indennita'  annuale  lorda.  La
Giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare  competente,
approva un regolamento per disciplinare le modalita' di  computo  del
rimborso".