(Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 4 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed il relativo decreto attuativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS» e di valutazione di impatto ambientale «VIA»); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'8 gennaio 2016; Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016; Considerato quanto segue 1. La presente legge modifica la legge regionale n. 10/2010 al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla legge regionale n. 22/2015 e al contempo al fine di adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al decreto legislativo n. 152/2006; 2. Per quanto concerne la VAS, la presente legge introduce, inoltre, forme di semplificazione resesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale, e provvede ad adeguare la stessa alle novita' introdotte dalla legge regionale n. 65/2014; 3. In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione, e' introdotta una procedura di verifica di assoggettabilita' semplificata per varianti di carattere formale che non comportino impatti sull'ambiente e che riguardino piani gia' sottoposti a VAS; 4. Inoltre, per i procedimenti interistituzionali od oggetto di copianificazione, si prevede la possibilita' di individuare un'unica autorita' competente o di effettuare un unico procedimento di VAS d'intesa fra le autorita' competenti, con la conseguente produzione di un unico documento preliminare ed un unico rapporto ambientale condivisi; 5. E' necessario, infine, abrogare il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 65/2014, considerato che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente e, in particolare, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 152/2006 in attuazione della direttiva medesima; 6. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, la presente legge oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale, risponde altresi' alla necessita' di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto-legge n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014; 7. Le modifiche introdotte rispondono, pertanto, alla necessita' di adeguare la normativa regionale a quella nazionale nel frattempo entrata in vigore, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale; 8. In particolare la parte II del decreto legislativo n. 152/2006, cosi' come modificata dall'art. 15 del decreto-legge n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014, prevede che la procedura di verifica di assoggettabilita' debba essere effettuata sul la base di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116); 9. La medesima normativa stabilisce che dell'avvenuta presentazione della domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' e' dato sintetico avviso sul sito istituzionale dell'autorita' competente, unitamente alla pubblicazione dell'intero progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale; 10. Oltre a cio' la modifica di legge, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 22/2015, provvede al trasferimento alla Regione e ai comuni delle competenze finora esercitate dalle province, al fine di accentrare in un medesimo ente le competenze rispettivamente autorizzative e quelle in materia di VIA, secondo principi di semplificazione, snellimento e riduzione degli oneri amministrativi; 11. Con l'occasione, le competenze di Regione, comuni ed enti parco vengono individuate nel corpo della legge con diretto riferimento agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, con conseguente abrogazione dei corrispondenti allegati della legge regionale n. 10/2010; 12. Nel rispetto della normativa nazionale e al fine di favorire la partecipazione del pubblico, sono stati dettati i criteri per lo svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio, nell'ambito della procedura di VIA; 13. Vengono previste alcune modalita' per l'effettuazione del controllo e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilita' e di VIA; 14. Sono state individuate le modalita' con cui il soggetto proponente di un progetto puo' chiedere all'autorita' competente per la VIA la modifica delle prescrizioni, nonche' la proroga del termine entro cui il progetto deve essere realizzato, contenuti nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilita' e di VIA; 15. Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA), la presente legge, in attuazione della legge regionale n. 22/2015, che individua la Regione quale autorita' competente per entrambe le procedure, modifica il titolo IV-bis della legge regionale n. 10/2010 e introduce il titolo IV ter contenente disposizioni in materia di AUA; 16. In merito alle modifiche del titolo IV-bis, il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di AIA fa venire meno la necessita' di mantenere il Comitato regionale di coordinamento tra le province e la previsione, in legge, di poteri sostitutivi regionali; 17. Il titolo IV-ter contiene disposizioni in materia di AUA, precisando che la Regione esercita anche le funzioni di controllo sulle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate e provvede alla definizione di oneri e tariffe, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013; 18. Poiche' la presente legge introduce modifiche procedurali si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui ai titoli II e III della legge regionale n. 10/2010 gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo che per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti; 19. In considerazione dell'urgenza della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015, in materia di VIA, VAS, AIA e AUA, e' necessario garantire l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Sostituzione del titolo della legge regionale n. 10/2010 1. Il titolo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS» e di valutazione di impatto ambientale «VIA»), e' sostituito dal seguente: «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)».