(Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione  Toscana  n.  9
                          del 4 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
n. 116, ed il relativo decreto attuativo del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per
la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto  ambientale
dei  progetti  di  competenza  delle  regioni  e  province  autonome,
previsto dall'art. 15  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
59  (Regolamento  recante  la  disciplina  dell'autorizzazione  unica
ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); 
  Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia
di valutazione  ambientale  strategica  «VAS»  e  di  valutazione  di
impatto ambientale «VIA»); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
32/2002, alla legge regionale n. 67/2003,  alla  legge  regionale  n.
41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla  legge  regionale  n.
65/2014); 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta dell'8 gennaio 2016; 
  Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni,  espresso
dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016; 
  Considerato quanto segue 
  1. La presente legge modifica la legge regionale n. 10/2010 al fine
di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui
alla legge regionale n. 22/2015 e al contempo al fine di adeguare  la
disciplina regionale in materia di valutazione ambientale  strategica
(VAS) e di valutazione di impatto  ambientale  (VIA)  alle  modifiche
successivamente intervenute al decreto legislativo n. 152/2006; 
  2. Per  quanto  concerne  la  VAS,  la  presente  legge  introduce,
inoltre,  forme  di  semplificazione  resesi  necessarie  alla   luce
dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale,
e provvede ad adeguare la stessa alle novita' introdotte dalla  legge
regionale n. 65/2014; 
  3. In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione,
e'  introdotta  una  procedura  di  verifica   di   assoggettabilita'
semplificata per varianti di carattere  formale  che  non  comportino
impatti sull'ambiente e che riguardino piani gia' sottoposti a VAS; 
  4. Inoltre, per i procedimenti  interistituzionali  od  oggetto  di
copianificazione, si prevede la possibilita' di individuare  un'unica
autorita' competente o di effettuare un  unico  procedimento  di  VAS
d'intesa fra le autorita' competenti, con la  conseguente  produzione
di un unico documento preliminare ed  un  unico  rapporto  ambientale
condivisi; 
  5. E' necessario, infine, abrogare il comma 3  dell'art.  14  della
legge regionale n. 65/2014, considerato  che  eventuali  varianti  di
atti di governo del territorio, ove venga omessa  la  VAS,  sarebbero
suscettibili di essere annullate per violazione  dei  principi  della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27
giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di  determinati
piani e programmi  sull'ambiente  e,  in  particolare,  dei  principi
fissati dal decreto  legislativo  n.  152/2006  in  attuazione  della
direttiva medesima; 
  6. Per quanto riguarda  le  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale,  la   presente   legge   oltre   che   ad   esigenze   di
semplificazione, precisazione e  razionalizzazione  del  testo  o  di
allineamento anche terminologico ai disposti della  norma  nazionale,
risponde altresi' alla necessita' di adeguare la normativa  regionale
alle disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto-legge n. 91/2014
convertito dalla legge n. 116/2014; 
  7. Le modifiche introdotte rispondono, pertanto, alla necessita' di
adeguare la normativa regionale  a  quella  nazionale  nel  frattempo
entrata in vigore, provvedendo a dettare  le  disposizioni  attuative
che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare,  per
il resto, alla disciplina statale; 
  8. In particolare la parte II del decreto legislativo n.  152/2006,
cosi' come modificata  dall'art.  15  del  decreto-legge  n.  91/2014
convertito dalla legge n.  116/2014,  prevede  che  la  procedura  di
verifica di assoggettabilita' debba essere effettuata sul la base  di
quanto stabilito dal  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee  guida  per
la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto  ambientale
dei  progetti  di  competenza  delle  regioni  e  province  autonome,
previsto dall'art. 15  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116); 
  9. La medesima normativa stabilisce che dell'avvenuta presentazione
della  domanda   di   avvio   del   procedimento   di   verifica   di
assoggettabilita' e' dato sintetico  avviso  sul  sito  istituzionale
dell'autorita' competente, unitamente alla pubblicazione  dell'intero
progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale; 
  10. Oltre a cio' la modifica di  legge,  in  attuazione  di  quanto
previsto dalla legge regionale n. 22/2015, provvede al  trasferimento
alla Regione e ai comuni delle  competenze  finora  esercitate  dalle
province, al fine di accentrare in un  medesimo  ente  le  competenze
rispettivamente autorizzative e quelle in  materia  di  VIA,  secondo
principi di semplificazione,  snellimento  e  riduzione  degli  oneri
amministrativi; 
  11. Con l'occasione, le competenze di Regione, comuni ed enti parco
vengono individuate nel corpo della  legge  con  diretto  riferimento
agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,
con conseguente abrogazione dei corrispondenti allegati  della  legge
regionale n. 10/2010; 
  12. Nel rispetto della normativa nazionale e al fine di favorire la
partecipazione del pubblico, sono stati  dettati  i  criteri  per  lo
svolgimento   dell'inchiesta   pubblica   e   del    contraddittorio,
nell'ambito della procedura di VIA; 
  13. Vengono  previste  alcune  modalita'  per  l'effettuazione  del
controllo  e  della  verifica  di  ottemperanza   alle   prescrizioni
formulate nel provvedimento conclusivo dei procedimenti  di  verifica
di assoggettabilita' e di VIA; 
  14. Sono  state  individuate  le  modalita'  con  cui  il  soggetto
proponente di un progetto puo' chiedere all'autorita' competente  per
la VIA la modifica delle prescrizioni, nonche' la proroga del termine
entro  cui  il  progetto  deve  essere  realizzato,   contenuti   nel
provvedimento   conclusivo   dei   procedimenti   di   verifica    di
assoggettabilita' e di VIA; 
  15. Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
e l'autorizzazione unica ambientale  (AUA),  la  presente  legge,  in
attuazione della legge regionale n. 22/2015, che individua la Regione
quale autorita' competente per entrambe  le  procedure,  modifica  il
titolo IV-bis della legge regionale n. 10/2010 e introduce il  titolo
IV ter contenente disposizioni in materia di AUA; 
  16. In merito alle modifiche del titolo  IV-bis,  il  trasferimento
alla Regione delle funzioni in materia  di  AIA  fa  venire  meno  la
necessita' di mantenere il Comitato regionale di coordinamento tra le
province e la previsione, in legge, di poteri sostitutivi regionali; 
  17. Il titolo IV-ter  contiene  disposizioni  in  materia  di  AUA,
precisando che la Regione esercita anche  le  funzioni  di  controllo
sulle  prescrizioni  contenute  nelle  autorizzazioni  rilasciate   e
provvede alla definizione di oneri e tariffe,  in  attuazione  e  nel
rispetto di quanto previsto all'art. 8 del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013; 
  18. Poiche' la presente legge introduce  modifiche  procedurali  si
rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui ai titoli  II  e
III della legge regionale  n.  10/2010  gia'  avviati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  stabilendo  che  per  questi
continuano a trovare applicazione le norme previgenti; 
  19.  In  considerazione  dell'urgenza  della  riacquisizione  delle
funzioni provinciali ai sensi della legge regionale  n.  22/2015,  in
materia di VIA, VAS, AIA e AUA, e' necessario garantire l'entrata  in
vigore della  presente  legge  il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione del titolo della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Il titolo della legge regionale 12 febbraio 2010, n.  10  (Norme
in  materia  di  valutazione  ambientale  strategica   «VAS»   e   di
valutazione di impatto ambientale «VIA»), e' sostituito dal seguente:
«Norme in materia di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  di
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione  integrata
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)».