(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 4 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014); Visto il parere favorevole dal Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 dicembre 2015; Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della prima commissione consiliare espresso nella seduta del 12 gennaio 2016; Considerato quanto segue: 1. A seguito del riordino delle funzioni provinciali disciplinato dalla legge regionale n. 22/2015, si rende necessario adeguare al nuovo assetto delle competenze, oltre alla normativa di settore, anche la legge regionale n. 88/1998. 2. In particolare occorre: a) sostituire l'art. 17 ed abrogare l'art. 33 della legge regionale n. 88/1998, che disciplinano il riparto di competenze in materia di protezione della fauna e della flora, parchi e aree protette, in attuazione del trasferimento alla regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), punto 6-bis), della legge regionale n. 22/2015; b) modificare l'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di inquinamento delle acque, in attuazione del trasferimento alla regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 5), della legge regionale n. 22/2015; c) modificare l'art. 21 della legge regionale n. 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di qualita' dell'aria e inquinamento atmosferico, in attuazione del trasferimento alla regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 3), della legge regionale n. 22/2015. 3. La legge regionale n. 88/1998 contiene, inoltre, disposizioni in materia di viabilita' e sulle vie navigabili di interesse regionale e locale che attribuiscono alle province competenze oggetto di riordino. 4. E' quindi necessario modificare, gli articoli della legge regionale n. 88/1998 relativi alla viabilita' regionale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla regione mantenendo, in particolare, per la viabilita' regionale, la competenza delle province in relazione alle attivita' di manutenzione e la delega delle funzioni attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. 5. E' necessario, inoltre, modificare gli articoli della legge regionale n. 88/1998 relativi alle vie navigabili di interesse regionale e locale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla regione e ai comuni e abrogare l'art. 27-bis che attribuisce alle province le competenze in materia. 6. Di accogliere il parere istituzionale della prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge. 7. In considerazione dell'esigenza di disciplinare il nuovo assetto della competenza nelle materie trattate in virtu' del passaggio delle stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della legge regionale n. 22/2015, e' necessario garantire l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze. Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 88/1998 1. L'art. 17 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette). - 1. Nella materie «protezione della fauna e flora» e «parchi e riserve naturali» di cui, rispettivamente, agli articoli 68 e seguenti e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la regione esercita tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 70, comma 1, lettera b), del decreto, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla regione e dalla provincia e in particolare: a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere; b) le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna). 2. Sono altresi' riservate alla regione le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonche' quelle gia' esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.».