(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 9 del 4 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997,  n.
59); 
  Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  n.
32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014); 
  Visto il parere favorevole dal  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 17 dicembre 2015; 
  Visto il parere istituzionale,  favorevole  con  condizioni,  della
prima commissione consiliare espresso nella  seduta  del  12  gennaio
2016; 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. A seguito del riordino delle funzioni  provinciali  disciplinato
dalla legge regionale n. 22/2015, si  rende  necessario  adeguare  al
nuovo assetto delle competenze,  oltre  alla  normativa  di  settore,
anche la legge regionale n. 88/1998. 
  2. In particolare occorre: 
  a) sostituire l'art. 17 ed abrogare l'art. 33 della legge regionale
n. 88/1998, che disciplinano il riparto di competenze in  materia  di
protezione della fauna e della flora,  parchi  e  aree  protette,  in
attuazione del trasferimento alla  regione  delle  relative  funzioni
provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), punto  6-bis),
della legge regionale n. 22/2015; 
  b) modificare l'art.  20  della  legge  regionale  n.  88/1998  che
disciplina il riparto di competenze in materia di inquinamento  delle
acque, in attuazione del trasferimento alla  regione  delle  relative
funzioni provinciali ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  d),
numero 5), della legge regionale n. 22/2015; 
  c) modificare l'art.  21  della  legge  regionale  n.  88/1998  che
disciplina il riparto di competenze in materia di qualita'  dell'aria
e inquinamento atmosferico,  in  attuazione  del  trasferimento  alla
regione delle relative funzioni provinciali  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera d), numero 3), della legge regionale n. 22/2015. 
  3. La legge regionale n. 88/1998 contiene, inoltre, disposizioni in
materia di viabilita' e sulle vie navigabili di interesse regionale e
locale  che  attribuiscono  alle  province  competenze   oggetto   di
riordino. 
  4. E'  quindi  necessario  modificare,  gli  articoli  della  legge
regionale n.  88/1998  relativi  alla  viabilita'  regionale  con  la
disciplina delle nuove funzioni attribuite alla  regione  mantenendo,
in particolare, per la  viabilita'  regionale,  la  competenza  delle
province in relazione alle attivita'  di  manutenzione  e  la  delega
delle funzioni attribuite agli enti proprietari  delle  strade  dalla
legislazione vigente. 
  5. E' necessario, inoltre,  modificare  gli  articoli  della  legge
regionale n.  88/1998  relativi  alle  vie  navigabili  di  interesse
regionale e locale con la disciplina delle nuove funzioni  attribuite
alla regione e ai comuni e abrogare  l'art.  27-bis  che  attribuisce
alle province le competenze in materia. 
  6. Di accogliere il parere istituzionale  della  prima  commissione
consiliare e di adeguare conseguentemente  il  testo  della  presente
legge. 
  7. In considerazione dell'esigenza di disciplinare il nuovo assetto
della competenza nelle materie trattate in virtu' del passaggio delle
stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della legge regionale
n.  22/2015,  e'  necessario  garantire  l'entrata  in  vigore  della
presente legge il giorno successivo alla data  di  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale della regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Protezione della fauna  e  della  flora.  Riparto  delle  competenze.
  Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 88/1998 
 
  1. L'art.  17  della  legge  regionale  10  dicembre  1998,  n.  88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale  delle  funzioni
amministrative  e  dei  compiti   in   materia   di   urbanistica   e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,
risorse idriche e difesa del suolo, energia  e  risorse  geotermiche,
opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite  alla  regione  dal
decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 17 (Protezione della fauna e della  flora  ed  aree  naturali
protette). - 1. Nella materie «protezione  della  fauna  e  flora»  e
«parchi e riserve naturali» di cui, rispettivamente, agli articoli 68
e  seguenti  e  77  e  seguenti  del  decreto,  fatto  salvo   quanto
diversamente stabilito dalla normativa regionale, la regione esercita
tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 70, comma 1, lettera
b), del decreto, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e
controllo non riservate dalla normativa nazionale  allo  Stato  o  ad
enti diversi dalla regione e dalla provincia e in particolare: 
  a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere; 
  b) le funzioni di cui alla legge 6 dicembre  1991,  n.  394  (Legge
quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357  (Regolamento
recante  attuazione  della   direttiva   92/43/CEE,   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna). 
  2. Sono altresi' riservate alla regione le funzioni  amministrative
in materia di commercializzazione e detenzione  di  fauna  selvatica,
nonche' quelle gia' esercitate dal Corpo forestale  dello  Stato,  in
data antecedente all'entrata in  vigore  della  presente  legge.  Nei
territori dei parchi regionali dette funzioni sono  esercitate  dagli
enti parco.».