(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21
della Regione Piemonte del 26 maggio 2016)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20;
Visto il regolamento regionale 16 maggio 2016, n. 5/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-3322 del 23
maggio 2016;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 15, comma 7
della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (Snellimento delle
procedure in materia di edilizia e urbanistica) disciplina, per gli
interventi in copertura di cui all'art. 3, le specifiche misure di
sicurezza nonche' le misure preventive e protettive da predisporsi al
fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della
copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa
insistenti, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota
in condizioni di sicurezza.
2. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del
paesaggio.