(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 15 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 1. L'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa sono a carico del gestore. 2. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, puo' intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.».