(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
                      n. 12 del 15 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 
                       12 novembre 2001, n. 32 
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  12  novembre  2001,  n.  32
(Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso
sulle piste di sci di discesa), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Oggetto). - 1. Le spese  per  le  infrastrutture,  per  le
attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso  sulle  piste
di sci di discesa sono a carico del gestore. 
  2. La Regione, nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili,
puo' intervenire a sostegno  delle  spese  di  cui  al  comma  1,  in
considerazione  del  rilevante  interesse  pubblico  che  riveste  il
servizio di soccorso.».