(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 234 del 30 luglio 2018) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 1. Nella legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2, dopo le parole «l'educazione alla convivenza» sono inserite le seguenti «e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano». 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003, dopo le parole: «(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),» sono inserite le seguenti: «alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonche' delle problematiche e delle patologie correlate),». 3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: «b) di riqualificazione urbana e di tutela del territorio, con particolare riferimento alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);». 4. La lettera c bis) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: «c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalita' e della cittadinanza e dell'economia responsabili, ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (testo unico per la promozione della legalita' e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);»; 5. La lettera g) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: «g) di sicurezza e regolarita' del lavoro, anche in riferimento alle attivita' svolte dal comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonche' di contrasto all'abusivismo.». 6. Alla lettera h) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole: «di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione esercitata dalle Aziende unita' sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia».