(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
              Parte Prima - n. 234 del 30 luglio 2018) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Nella legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24  (Disciplina  della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza), alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2, dopo  le  parole
«l'educazione alla convivenza» sono inserite le seguenti «e le azioni
dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano». 
  2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n.
24 del  2003,  dopo  le  parole:  «(Norme  per  la  promozione  della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato  di
interventi e servizi sociali),»  sono  inserite  le  seguenti:  «alla
legge regionale 4 luglio 2013, n.  5  (Norme  per  il  contrasto,  la
prevenzione, la riduzione del  rischio  della  dipendenza  dal  gioco
d'azzardo patologico, nonche' delle problematiche e  delle  patologie
correlate),». 
  3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) di riqualificazione urbana e di tutela  del  territorio,  con
particolare riferimento alla legge regionale 21 dicembre 2017, n.  24
(Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);». 
  4. La lettera c bis) del comma 3 dell'art. 2 della legge  regionale
n. 24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «c bis) di prevenzione del crimine organizzato  e  mafioso  e  di
promozione della cultura  della  legalita'  e  della  cittadinanza  e
dell'economia responsabili, ai sensi della legge regionale 28 ottobre
2016, n. 18 (testo unico per la promozione della legalita' e  per  la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);»; 
  5. La lettera g) del comma 3 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «g) di sicurezza e regolarita' del lavoro, anche  in  riferimento
alle  attivita'  svolte  dal  comitato  regionale  di   coordinamento
competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di  lavoro  di
cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro)
nonche' di contrasto all'abusivismo.». 
  6. Alla lettera h) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n.
24 del 2003 le  parole:  «di  prevenzione  esercitata  dalle  aziende
sanitarie locali  e  dall'agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e
l'ambiente»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «di   prevenzione
esercitata dalle  Aziende  unita'  sanitarie  locali  e  dall'Agenzia
regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia».