(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34  del
                           3 agosto 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11 e 37 dello statuto; 
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge regionale 27  dicembre  2017,  n.  79  (Bilancio  di
previsione finanziario 2018 - 2020); 
  Visto il parere favorevole del  collegio  dei  revisori  dei  conti
della Regione Toscana, espresso in  data  5  giugno  2018,  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n.  40  (Disciplina
del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. In base alle risultanze del  rendiconto  relativo  all'esercizio
2017  risulta  necessario  procedere  all'aggiornamento  degli  stati
previsionali della competenza e della cassa, nonche' del risultato di
amministrazione presunto 2017; 
  2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi  i  dati
previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed  all'iscrizione
della componente negativa del risultato di amministrazione; 
  3. Al fine di consentire una rapida  attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Variazioni delle previsioni di entrata e di  spesa  del  bilancio  di
                 previsione finanziario 2018 - 2020 
 
  1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa  relativi
all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2018
-  2020  sono  apportate  le  variazioni  indicate  nell'allegato   A
«Variazioni al bilancio di  previsione  finanziario  2018  -  2020  -
Entrata» e nell'allegato B  «Variazioni  al  bilancio  di  previsione
finanziario 2018 - 2020 - Spesa». 
  2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il  bilancio  di
previsione  finanziario  2018  -  2020  e'  modificato  nella  misura
complessiva indicata dalle seguenti risultanze: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico