(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 - supplemento ordinario n. 2 del 7 marzo 2019) La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2006 1. L'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali» e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Gettoni di presenza e rimborsi spese). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo ufficio di presidenza e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00. 2. In caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del CAL e' altresi' corrisposto, per la partecipazione alle sedute di cui al comma 1, il rimborso per ogni chilometro percorso dalla sede dell'ente di appartenenza alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde senza piombo, calcolato sulla media mensile pubblicata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, nonche' secondo le modalita' attuative definite dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale. 3. Il rimborso di cui al comma 2 non e' corrisposto se l'ente di appartenenza ha sede nel Comune di Torino. 4. Al Presidente, ovvero al componente dell'ufficio di presidenza da lui delegato, e' inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, fuori dal territorio regionale, effettivamente sostenute e documentate per la propria attivita' istituzionale, previa autorizzazione e secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di presidenza.».