(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
        della Regione Piemonte n. 10 - supplemento ordinario 
                       n. 2 del 7 marzo 2019) 
 
  La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato. 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 10 
                  della legge regionale n. 30/2006 
 
  1.  L'art.  10  della  legge  regionale  7  agosto  2006,   n.   30
(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL)  e  modifiche
alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni
e dei compiti amministrativi della regione e degli  enti  locali»  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Gettoni  di  presenza  e  rimborsi  spese).  -  1.  Fermo
restando quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
divieto di cumulo, ai componenti del CAL  e  ai  componenti  del  suo
ufficio di presidenza e'  corrisposto,  per  la  partecipazione  alle
sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non  convocate
nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00. 
  2. In  caso  di  non  utilizzo  dell'autovettura  di  servizio,  ai
componenti del CAL e' altresi'  corrisposto,  per  la  partecipazione
alle sedute di cui al  comma  1,  il  rimborso  per  ogni  chilometro
percorso  dalla  sede  dell'ente  di  appartenenza   alla   sede   di
svolgimento delle sedute, andata e ritorno,  pari  a  un  quinto  del
costo di un litro di benzina  verde  senza  piombo,  calcolato  sulla
media mensile  pubblicata  sul  sito  internet  del  Ministero  dello
sviluppo economico, nonche' secondo le modalita'  attuative  definite
dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale. 
  3. Il rimborso di cui al comma 2 non e' corrisposto  se  l'ente  di
appartenenza ha sede nel Comune di Torino. 
  4. Al Presidente, ovvero al componente dell'ufficio  di  presidenza
da lui delegato, e' inoltre corrisposto il rimborso  delle  spese  di
viaggio, fuori dal territorio regionale, effettivamente  sostenute  e
documentate  per   la   propria   attivita'   istituzionale,   previa
autorizzazione e secondo i criteri e i limiti  definiti  dall'Ufficio
di presidenza.».