(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 7 del 5 giugno 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'art. 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa. 2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilita' in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 (Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni. 3. La presente legge, inoltre, reca ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 recependo le indicazioni di cui al documento di indirizzo della: Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome n. 01 del 17 aprile 2019.