Art. 10. Piani di bacino territoriali 1. Il bacino di traffico e' l'area territoriale entro la quale opera un sistema di trasporto pubblico integrato predisposto in funzione di obiettivi fabbisogni di mobilita'. Ad ogni sistema di bacino corrisponde una rete di servizi minimi ai sensi del successivo art. 12. I bacini di traffico e le corrispondenti reti di servizi minimi hanno una estensione provinciale o infraprovinciale a seconda dei fabbisogni di mobilita' da soddisfare. 2. I piani di bacino sono adottati dalle province in coerenza con il piano regionale dei trasporti e con il programma triennale regionale. 3. Mediante i piani di bacino vengono individuati anche i necessari interventi sulle infrastrutture, affinche' queste risultino adeguate per un efficiente sistema di trasporto pubblico locale.