Art. 10. Licenze di pesca 1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria e' consentito a chi e' in possesso della relativa licenza di pesca. 2. La licenza di pesca e' costituita da un libretto numerato e privo di foto, su cui sono riportati i dati anagrafici del richiedente, rilasciato, previo pagamento del costo del libretto e del tributo annuale di concessione regionale, ai richiedenti che risiedono nella Regione Calabria. 3. Il libretto non costituisce documento di riconoscimento e quindi deve essere accompagnato da idoneo documento di identita'. Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, fissa in sei anni la validita' della licenza di pesca di tipo A, B e C a decorrere dalla data di rilascio. Per gli anni successivi al primo e' sufficiente effettuare il pagamento del tributo annualmente; il tributo annuale non e' dovuto, se non si esercita l'attivita' di pesca. Sulla ricevuta del pagamento del tributo annuale deve essere specificato il numero del libretto cui essa si riferisce, fatta eccezione del primo pagamento relativo al rilascio del libretto stesso. 4. La licenza di pesca deve essere esibita agli addetti alla sorveglianza unitamente ad un documento di riconoscimento e, per gli anni successivi al primo, alla ricevuta del pagamento del tributo annuale. 5. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale degli istituti di ricerca riconosciuti e il personale della Regione e delle province, appositamente autorizzato dai rispettivi enti ai fini della ricerca scientifica; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costruiti con opere artificiali, durante la loro attivita' all'interno degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della fauna delle acque interne, appositamente autorizzate dall'amministrazione provinciale oppure conseguenti all'esercizio delle loro funzioni; d) i giovani fino al compimento del 14o anno di eta', purche' accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza; e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di "privata proprieta'", cioe' non collegati naturalmente od artificialmente con acque pubbliche, adibiti alla pesca sportiva.