Art. 10. Sostituzione dell'Art. 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Programmi triennali" 1. L'Art. 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. (Programmi triennali) - 1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all'Art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'Art. 21, tenendo conto: a) degli atti di programmazione della Regione; b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici; c) degli standard di qualita' e quantita' coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilita' sostenibile; d) dell'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalita' il servizio stesso sia effettuato; e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative della mobilita'; f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane; g) dei parametri territoriali e di popolazione. 2. La Regione si assume l'onere finanziario dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all'Art. 21 e garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali. 3. La provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata in conformita' all'Art. 7 della legge regionale n. 34/1998."