Art. 10.
Sostituzione  dell'Art. 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
                      37 "Programmi triennali"
    1.  L'Art.  15  della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  15. (Programmi triennali) - 1. Gli enti locali concedenti,
per  i  servizi  di  competenza,  sentite le organizzazioni sindacali
confederali,  le  associazioni  delle  imprese  di  trasporto  e  dei
consumatori,  approvano  i  programmi  triennali  di cui all'Art. 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, sulla base dell'atto di
indirizzo di cui all'Art. 21, tenendo conto:
      a) degli atti di programmazione della Regione;
      b) del  miglioramento  del  livello medio regionale dei servizi
storici;
      c) degli  standard  di  qualita'  e  quantita' coerenti con gli
obiettivi economici ed ambientali della mobilita' sostenibile;
      d) dell'ammontare    complessivo    delle   risorse   regionali
attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con
qualsiasi modalita' il servizio stesso sia effettuato;
      e) delle  integrazioni  funzionali, tariffarie ed organizzative
della mobilita';
      f) della  promozione  di soluzioni a minore impatto ambientale,
in particolare per le aree urbane;
      g) dei parametri territoriali e di popolazione.
    2.   La   Regione  si  assume  l'onere  finanziario  dei  servizi
individuati  nell'atto  di  indirizzo di cui all'Art. 21 e garantisce
agli  enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi
previsti  dal  contratto  stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a
carico dei bilanci degli enti locali.
    3. La provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi
triennali  previa  conferenza  partecipativa convocata in conformita'
all'Art. 7 della legge regionale n. 34/1998."