Art. 10. Disposizioni finali 1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni venatorie 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006. 2. Al termine della stagione venatoria 2003-2004, gli uffici regionali competenti predispongono e trasmettono alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento al tema del contenimento degli ungulati.