Art. 10.
                         Disposizioni finali
    1.  Le  norme  di  cui  alla  presente  legge si applicano per le
stagioni venatorie 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006.
    2.  Al  termine  della  stagione  venatoria 2003-2004, gli uffici
regionali   competenti   predispongono   e  trasmettono  alla  giunta
regionale  una  relazione  sullo  stato  di attuazione della presente
legge,  con  particolare  riferimento  al tema del contenimento degli
ungulati.