Art. 10.
                          Norme transitorie
    1.  La  frequenza  con esito positivo, di corsi autorizzati dalla
Regione  Umbria  per  la formazione di operatori che svolgono la loro
attivita'  nel campo sociale, assistenziale e sanitario, ed espletati
prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in  base al
provvedimento  del  22 febbraio  2001  siglato  in sede di conferenza
Stato   regioni,   tra   Ministero  della  sanita',  Ministero  della
solidarieta'  sociale,  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, e' valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 8.
    2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge il
profilo  di  operatore  tecnico  addetto  all'assistenza  - OTA e' ad
esaurimento.  Dalla  stessa  data  i  posti  di OTA, vacanti o resisi
vacanti  nella  dotazione organica di ciascuna azienda sanitaria, non
possono essere coperti e vanno riconvertiti nel profilo professionale
di operatore socio-sanitario.
    3.  Le  norme  di  cui al comma 1, dell'art. 9 sono emanate entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 17 luglio 2002
                             LORENZETTI