Art. 10. Norme transitorie 1. La frequenza con esito positivo, di corsi autorizzati dalla Regione Umbria per la formazione di operatori che svolgono la loro attivita' nel campo sociale, assistenziale e sanitario, ed espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base al provvedimento del 22 febbraio 2001 siglato in sede di conferenza Stato regioni, tra Ministero della sanita', Ministero della solidarieta' sociale, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e' valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 8. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza - OTA e' ad esaurimento. Dalla stessa data i posti di OTA, vacanti o resisi vacanti nella dotazione organica di ciascuna azienda sanitaria, non possono essere coperti e vanno riconvertiti nel profilo professionale di operatore socio-sanitario. 3. Le norme di cui al comma 1, dell'art. 9 sono emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 17 luglio 2002 LORENZETTI