Art. 10. Requisiti minimi e di qualita' per l'autorizzazione all'esercizio 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentite le istituzioni e le organizzazioni interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici e di qualita', per l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche' delle strutture private, in attuazione a quanto disposto dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie. 2. Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 1, la giunta regionale si avvale di un organismo tecnico-consultivo, dalla stessa nominato costituito da esperti in sistemi di qualita' tecnicoprofessionale e organizzativi, nonche' da componenti indicati dalla federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri. 3. Con i provvedimenti di cui al comma 1, la giunta regionale fissa le modalita' per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1. da parte delle strutture gia' autorizzate ed in esercizio, sia che si tratti di strutture pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio e prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo. 4. I limiti temporali massimi per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, sono i seguenti: a) entro cinque anni per i requisiti strutturali e impiantistici; b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi. 5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono contestualmente comunicati al consiglio regionale.