Art. 10.
              Conservazione e tutela di singoli alberi
    1. In qualsiasi tipo di bosco, comunque trattato, su superfici di
taglio  superiori  ad un ettaro e' resa obbligatoria l'esclusione dal
taglio  di  almeno  un  albero  per ettaro da scegliere tra quelli di
maggiore  eta'  e  di  maggiori  dimensioni,  indipendentemente dalla
specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo.
    2. Per l'esbosco dell'albero di maggiori dimensioni o di maggiore
eta',  morto  o  caduto,  deve  essere  presentata  comunicazione  di
intervento,   conforme   all'allegato   H,  all'ente  competente  per
territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52 ed
e'  obbligatoria  la  sostituzione  della  pianta  morta  secondo  le
modalita' di cui al comma 1.
    3.  Su  tali  alberi  dovranno  essere  rilasciati  gli eventuali
rampicanti che si trovano o che si sviluppano lungo il tronco o sulla
chioma delle piante.
    4.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 2, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza
dei termini per come indicato all'Art. 52.
    5.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative  di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n.
28/2001 con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta.
    6.  Per  il  mancato adempimento di quanto indicato ai comma 1 si
applicano  le  sanzioni  previste dall'Art. 48, comma 9, lettera a) e
comma  11  della  legge  regionale  n.  28/2001, con riferimento alla
superficie di un ettaro per ogni pianta non rilasciata in piedi o non
sostituita.
    7.  Per  il  mancato adempimento di quanto indicato al comma 3 si
applicano  le  sanzioni  previste  dall'Art. 48, comma 9, lettera a),
punto 1) della legge regionale n. 28/2001.