Art. 10. Conservazione e tutela di singoli alberi 1. In qualsiasi tipo di bosco, comunque trattato, su superfici di taglio superiori ad un ettaro e' resa obbligatoria l'esclusione dal taglio di almeno un albero per ettaro da scegliere tra quelli di maggiore eta' e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo. 2. Per l'esbosco dell'albero di maggiori dimensioni o di maggiore eta', morto o caduto, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52 ed e' obbligatoria la sostituzione della pianta morta secondo le modalita' di cui al comma 1. 3. Su tali alberi dovranno essere rilasciati gli eventuali rampicanti che si trovano o che si sviluppano lungo il tronco o sulla chioma delle piante. 4. Per i mancati adempimenti previsti al comma 2, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 5. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001 con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta. 6. Per il mancato adempimento di quanto indicato ai comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'Art. 48, comma 9, lettera a) e comma 11 della legge regionale n. 28/2001, con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta non rilasciata in piedi o non sostituita. 7. Per il mancato adempimento di quanto indicato al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'Art. 48, comma 9, lettera a), punto 1) della legge regionale n. 28/2001.