Art. 10.
                            Piano annuale
    1.  Il piano triennale e' attuato mediante il piano annuale delle
attivita'  che  e'  approvato  dalla  giunta  regionale,  sentito  il
comitato  per la cooperazione e la solidarieta' internazionale di cui
all'Art.  12  e  previo  parere conforme della competente commissione
consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno.
    2. Il piano annuale contiene:
      a) le  indicazioni  delle priorita' geografiche e tematiche per
la realizzazione degli interventi;
      b) i  programmi  statali  e  comunitari  cui la Regione intende
partecipare,  nonche'  le iniziative da attuare in collaborazione con
altre Regioni;
      c) la  ripartizione  delle risorse finanziarie sulla base delle
tipologie  di  intervento,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal piano
triennale;
      d) l'individuazione  delle  risorse  per  gli interventi di cui
all'Art. 7, commi 2 e 3;
      e) l'individuazione   dei   criteri   di  valutazione  e  delle
modalita'  di  presentazione  dei  progetti  da  parte  dei  soggetti
pubblici e privati di cui all'articolo 11;
      f) la verifica sulle attivita' gia' avviate o concluse.
    3.  Eventuali  modifiche  al  piano  sono  adottate con le stesse
modalita' di cui al comma 1.
    4.  Il  piano di cui al comma 1 e' trasmesso ai competenti uffici
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.