Art. 10. S a n z i o n i 1. In caso di installazione o modifiche di impianti, di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), non conformi al titolo edilizio abilitativo, il comune ordina al gestore di rendere conforme l'installazione, fissando il termine per l'adeguamento. Viene altresi' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro. 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso a carico del gestore. 3. La mancata dismissione dell'impianto mobile per la telefonia mobile entro novanta giorni dall'attivazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 120.000 euro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche. 4. In caso di superamento dei limiti di esposizione o di omessa riduzione a conformita', si applicano le sanzioni previste dalla legge nazionale.