Art. 10.
                          S a n z i o n i
    1.  In  caso  di  installazione  o  modifiche di impianti, di cui
all'Art.  2, comma 1, lettere a), b), c) e d), non conformi al titolo
edilizio abilitativo, il comune ordina al gestore di rendere conforme
l'installazione,   fissando   il  termine  per  l'adeguamento.  Viene
altresi'  applicata  una sanzione amministrativa pecuniaria in misura
non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro.
    2.  Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune
ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito
dismesso a carico del gestore.
    3.  La  mancata dismissione dell'impianto mobile per la telefonia
mobile  entro  novanta  giorni  dall'attivazione comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 20.000 euro e non
superiore  a  120.000  euro,  oltre  all'applicazione  delle sanzioni
previste dalle vigenti norme urbanistiche.
    4.  In  caso di superamento dei limiti di esposizione o di omessa
riduzione  a  conformita',  si  applicano  le sanzioni previste dalla
legge nazionale.