Art. 10. Presidente e vice presidente Il CRAM e' presieduto dal componente la giunta preposto all'emigrazione o suo delegato. Il CRAM elegge nel proprio seno un vice presidente che sostituisce il presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento. Il vice presidente e' eletto con voto limitato a uno tra i componenti previsti al punto c) del precedente Art. 4. E' dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.