Art. 10.
           Direttore sanitario e direttore amministrativo

    1.  Il  direttore  sanitario  ed il direttore amministrativo sono
nominati dal direttore generale tra soggetti che non si trovino nelle
situazioni   di  incompatibilita'  e  non  versino  nelle  condizioni
ostative di cui all'Art. 3, commi 9 ed 11, del decreto legislativo n.
502/1992,   e   successive   modifiche,  e  che  siano  in  possesso,
rispettivamente, dei requisiti indicati ai commi 2 e 3.
    2.  Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti
requisiti:
      a) laurea in medicina e chirurgia;
      b) eta' inferiore a sessantacinque anni;
      c) esperienza      almeno     quinquennale     di     direzione
tecnico-sanitaria  in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o
private di media o grande dimensione.
    3.  Per  la  nomina  a  direttore amministrativo sono richiesti i
seguenti requisiti:
      a) laurea in discipline giuridiche o economiche;
      b) eta' inferiore a sessantacinque anni;
      c) esperienza   almeno  quinquennale  di  direzione  tecnica  o
amministrativa  in  enti,  aziende  o strutture sanitarie pubbliche o
private di media o grande dimensione.
    4.  Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore sanitario deve
produrre  il  certificato  di  frequenza  del  corso di formazione in
materia di sanita' pubblica o di organizzazione e gestione sanitaria,
o  del  corso di formazione manageriale di cui all'Art. 7 del decreto
del  Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in materia
di  requisiti  per  l'accesso  alla dirigenza del ruolo sanitario del
Servizio   sanitario   nazionale  o  di  altro  corso  di  formazione
appositamente programmato, organizzato ed attivato dalla Regione.
    5.  Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore
amministrativo e' esclusivo ed e' regolato da un contratto di diritto
privato  di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni,
rinnovabile,  stipulato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  cui  all'Art.  3,  comma 8, del decreto
legislativo  n.  502/1992,  e  successive modifiche, ed in osservanza
delle norme del titolo III, libro V, del codice civile.
    6.   Il   direttore  sanitario  ed  il  direttore  amministrativo
partecipano,   unitamente   al  direttore  generale,  che  ne  ha  la
responsabilita',    alla   direzione   dell'azienda   sanitaria.   In
particolare,  concorrono,  mediante  la  formulazione  di  proposte e
pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Essi,
inoltre,  assumono  diretta  responsabilita'  delle funzioni che sono
attribuite alla loro competenza dalla legislazione vigente in materia
e dall'atto aziendale ai sensi dell'Art. 12, comma 2, lettera i).
    7.  Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo cessano
dall'incarico,   con   conseguente  risoluzione  del  contratto,  per
decorrenza dei termini e comunque entro tre mesi dalla data di nomina
del   nuovo  direttore  generale,  fatta  salva  la  possibilita'  di
conferma.  Cessano,  altresi', dall'incarico per altre cause previste
dal contratto o dall'atto aziendale e quando il direttore generale ne
dichiari la decadenza per:
      a) sopravvenute  incompatibilita'  o  cause  ostative alla loro
nomina ai sensi dell'Art. 3, commi 9 ed 11, deldecreto legislativo n.
502/1992, e successive modifiche;
      b) in   caso   di   assenza   o  impedimento  protratti,  senza
interruzione per oltre sei mesi;
      c) accertamento di:
        1)  gravi  violazioni  di  legge  o  di  buon  andamento e di
imparzialita'   dell'amministrazione   nell'ambito  delle  rispettive
funzioni;
        2)  gravi  violazioni delle direttive impartite dal direttore
generale;
        3) comportamenti che hanno determinato risultati negativi nei
servizi alla cui direzione sono preposti.
    8.  In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo
o  del  direttore  sanitario le relative funzioni sono esercitate dai
dirigenti   preventivamente  designati  dal  direttore  generale,  in
possesso  dei  requisiti  di  legge.  Nel  caso  in  cui  l'assenza o
l'impedimento  del direttore amministrativo o del direttore sanitario
si  protragga  oltre  il  termine  di  cui al comma 7, lettera b), il
direttore  generale  provvede  tempestivamente  alla nomina del nuovo
direttore.