Art. 10.
Direttore sanitario e direttore amministrativo
1. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo sono
nominati dal direttore generale tra soggetti che non si trovino nelle
situazioni di incompatibilita' e non versino nelle condizioni
ostative di cui all'Art. 3, commi 9 ed 11, del decreto legislativo n.
502/1992, e successive modifiche, e che siano in possesso,
rispettivamente, dei requisiti indicati ai commi 2 e 3.
2. Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) eta' inferiore a sessantacinque anni;
c) esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o
private di media o grande dimensione.
3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) laurea in discipline giuridiche o economiche;
b) eta' inferiore a sessantacinque anni;
c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o
private di media o grande dimensione.
4. Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore sanitario deve
produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in
materia di sanita' pubblica o di organizzazione e gestione sanitaria,
o del corso di formazione manageriale di cui all'Art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in materia
di requisiti per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale o di altro corso di formazione
appositamente programmato, organizzato ed attivato dalla Regione.
5. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore
amministrativo e' esclusivo ed e' regolato da un contratto di diritto
privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni,
rinnovabile, stipulato ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'Art. 3, comma 8, del decreto
legislativo n. 502/1992, e successive modifiche, ed in osservanza
delle norme del titolo III, libro V, del codice civile.
6. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo
partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
responsabilita', alla direzione dell'azienda sanitaria. In
particolare, concorrono, mediante la formulazione di proposte e
pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Essi,
inoltre, assumono diretta responsabilita' delle funzioni che sono
attribuite alla loro competenza dalla legislazione vigente in materia
e dall'atto aziendale ai sensi dell'Art. 12, comma 2, lettera i).
7. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo cessano
dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per
decorrenza dei termini e comunque entro tre mesi dalla data di nomina
del nuovo direttore generale, fatta salva la possibilita' di
conferma. Cessano, altresi', dall'incarico per altre cause previste
dal contratto o dall'atto aziendale e quando il direttore generale ne
dichiari la decadenza per:
a) sopravvenute incompatibilita' o cause ostative alla loro
nomina ai sensi dell'Art. 3, commi 9 ed 11, deldecreto legislativo n.
502/1992, e successive modifiche;
b) in caso di assenza o impedimento protratti, senza
interruzione per oltre sei mesi;
c) accertamento di:
1) gravi violazioni di legge o di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione nell'ambito delle rispettive
funzioni;
2) gravi violazioni delle direttive impartite dal direttore
generale;
3) comportamenti che hanno determinato risultati negativi nei
servizi alla cui direzione sono preposti.
8. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo
o del direttore sanitario le relative funzioni sono esercitate dai
dirigenti preventivamente designati dal direttore generale, in
possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui l'assenza o
l'impedimento del direttore amministrativo o del direttore sanitario
si protragga oltre il termine di cui al comma 7, lettera b), il
direttore generale provvede tempestivamente alla nomina del nuovo
direttore.