Art. 10.
       Domande di concessione del titolo abilitativo edilizio
     in sanatoria presentate anteriormente alla data di entrata
                   in vigore della presente legge
    1.  Le  domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria  presentate  ai comuni competenti ai sensi dell'Art. 32 del
decreto-legge  n.  269/2003  e  successive modifiche antecedentemente
alla  data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia
stata  comunicata  rinuncia  nei  termini  previsti dal comma 3, sono
valide ed efficaci ai fini della legge stessa.
    2.  La  differenza tra le somme gia' corrisposte dall'interessato
in  applicazione delle disposizioni dell'Art. 32 del decreto-legge n.
269/2003  e successive modifiche e gli importi dovuti in applicazione
della  presente  legge, va versata, a pena del non accoglimento della
domanda,  entro  il  10 dicembre  2004.  Entro la medesima data vanno
inoltre  presentate al comune le integrazioni documentali conseguenti
all'applicazione della presente legge.
    3.  Coloro  che  hanno  presentato  la domanda di concessione del
titolo  abilitativo  edilizio in sanatoria antecedentemente alla data
di   entrata  in  vigore  della  presente  legge  hanno  facolta'  di
rinunciarvi,   entro  il  30 novembre  2004,  mediante  comunicazione
scritta  inviata con raccomandata al comune di competenza. In caso di
successiva  presentazione  di  una nuova domanda, in conformita' alle
disposizioni  della  presente  legge,  le  somme  gia' corrisposte in
occasione  della domanda originaria vanno a scomputo di quanto dovuto
in  applicazione  della  legge  stessa;  per  le  eventuali  relative
integrazioni si applicano le disposizioni del primo periodo del comma
2.