Art. 10. Parere ai fini del rilascio del nullaosta classificato di categoria A 1. La giunta regionale, provvede all'espressione del parere previsto dall'Art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, ai fini del rilascio, da parte dell'organo statale competente, del nullaosta preventivo all'impiego di radiazioni ionizzanti, classificato di categoria A, con apposita deliberazione adottata avvalendosi del supporto tecnico scientifico della commissione.