Art. 10. Conferenza regionale per il diritto allo studio 1. E' istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e le realta' culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio con modalita' stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze. 2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale. 3. La conferenza e' convocata almeno due volte l'anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.