Art. 10. Azioni per la promozione dell'innovazione 1. La Provincia promuove, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, lo sviluppo dell'innovazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, mediante: a) aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo, formazione e consulenza in cooperazione con istituti di ricerca nazionali ed esteri; b) stipulazione di convenzioni tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti operanti nel settore della ricerca e dell'innovazione a livello statale e internazionale; c) finanziamento di progetti di ricerca applicata finalizzati allo sviluppo di tecnologie e processi innovativi; d) sostegno di progetti di ricerca e sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento del distacco temporaneo di personale dalle universita' e dagli enti di ricerca, nonche' concessione di premi per l'assunzione nelle imprese di personale altamente qualificato; e) concessione di contributi per la promozione di attivita' imprenditoriali nonche' di «spin off» attuati da universita', strutture di ricerca, imprese o da altri enti appositamente costituiti; f) svolgimento di iniziative mirate alla realizzazione di brevetti; g) indizione di bandi per il finanziamento di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo; h) promozione della partecipazione a programmi europei e attuazione di programmi europei; i) individuazione, sviluppo e sostegno finanziario di cluster e di altre forme di collaborazione tra imprese con particolare riguardo alle imprese leader; j) partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di imprese innovative di nuova costituzione; k) partecipazione al capitale e alle spese di gestione per parchi tecnologici, incubatori d'impresa, centri di competenza e altri enti finalizzati alla promozione della ricerca e dell'innovazione; l) attuazione di iniziative, studi e ricerche per la promozione dell'innovazione.