Art. 10. Aggiornamento professionale e formazione continua 1. I professionisti di cui agli articoli precedenti sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l'attivita' professionale turistica esercitata. 2. La Regione, sentite le province, con apposito decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalita' di certificazione dell'attivita' di formazione di cui al comma 1. 3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, la Regione puo' disporre la sospensione dall'iscrizione al registro da uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione puo' disporre la cancellazione dal registro professionale.