Art. 10. Adempimenti attuativi 1. La giunta provinciale con propria deliberazione: a) specifica i requisiti e le condizioni richiesti ai beneficiari del prestito indicati dall'Art. 3, comma 1, per accedere alla concessione dello stesso; b) stabilisce i criteri e le modalita' per la valutazione della condizione economica con riferimento al modello approvato in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, tenuto conto delle variazioni significative intervenute alla data della presentazione della domanda per la concessione del prestito; c) stabilisce i limiti minimi e massimi della condizione economica familiare per la concessione del prestito con riferimento al tetto assistenziale previsto per l'erogazione del sussidio economico mensile regolato dalle determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate adottate ai sensi dell'Art. 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 14 del 1991. Tali limiti sono compresi tra i valori corrispondenti al tetto assistenziale maggiorato rispettivamente del 50 per cento e del 150 per cento; d) individua le spese ammissibili ai sensi dell'Art. 4, comma 1; e) stabilisce i criteri per la determinazione dell'ammontare e della durata del prestito, nei limiti di quanto previsto dall'Art. 5, commi 1 e 2; f) approva il modulo della domanda ed individua la documentazione da allegare alla stessa; g) approva lo schema di convenzione con la banca per l'erogazione del prestito.