Art. 10.
              Erogazione dei contributi per affidamento
    1.  Fermo  quanto  disposto  all'Art. 9, commi 1 e 2, nel caso di
affidamento  gratuito,  ai sensi dell'Art. 3, il richiedente comunica
unitamente  all'accettazione,  la  dichiarazione del responsabile del
procedimento inerente:
      a) la copertura finanziaria della restante quota;
      b)  le  date di inizio e di fine lavori. I lavori devono essere
inderogabilmente  iniziati  entro  dodici mesi dalla comunicazione di
accettazione  del  contributo  e  devono  essere  terminati,  con  il
collaudo tecnico amministrativo, entro i successivi due anni.
    2. Il contributo, pari al 60 per cento del costo dell'intervento,
e'  disposto  con determinazione dirigenziale e suddiviso in due rate
di pari importo:
      a) la   prima   rata   e'  disposta  su  presentazione  di  una
dichiarazione  del  responsabile  unico  del procedimento che attesti
l'avvenuto  inizio  dei  lavori,  allegando  il  verbale  di consegna
definitivo  dei lavori ed una dichiarazione inerente l'ottenimento di
tutti  i  pareri,  nulla  osta  o  autorizzazioni  necessari  per  la
realizzazione delle opere;
      b) la  seconda  rata,  a  saldo  del contributo, e' disposta su
presentazione   di  una  dichiarazione  del  responsabile  unico  del
procedimento, che attesti l'avanzamento delle opere pari ad almeno il
50 per cento dei lavori.
    3.   A   partire   dall'anno   successivo   all'assegnazione  del
contributo, il responsabile unico del procedimento invia, entro il 31
dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia
di   trasporti,   una  dettagliata  relazione  tecnico-amministrativa
sull'esecuzione dei lavori.
    4. Eventuali varianti progettuali sono ammesse previa verifica da
parte   del   responsabile   unico   del   procedimento,  della  loro
corrispondenza con le opere oggetto di contributo, fermo restando che
il  contributo  massimo  resta  invariato  per  opere  che comportano
aumento  di  spesa,  mentre  e'  rideterminato  in  caso di opere che
comportano riduzione di spesa.
    5.  Al termine dei lavori, il responsabile unico del procedimento
trasmette   alla   struttura   regionale   competente   la   seguente
documentazione:
      a) certificato   di  regolare  esecuzione  o  collaudo  tecnico
amministrativo approvato dal competente organo;
      b) quadro  economico  definitivo  delle  spese sostenute per la
realizzazione  delle  opere  (escludendo eventuali somme per arredi e
allestimenti) approvato dal proprio organo;
      c) dichiarazione,   a   firma   del   responsabile   unico  del
procedimento,   attestante   la  conformita'  delle  opere  a  quanto
presentato in sede di richiesta del contributo.
    6.  L'utilizzo  di  eventuali  ribassi  d'asta e' preventivamente
autorizzato  dalla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
trasporti.