Art. 10. Erogazione dei contributi per affidamento 1. Fermo quanto disposto all'Art. 9, commi 1 e 2, nel caso di affidamento gratuito, ai sensi dell'Art. 3, il richiedente comunica unitamente all'accettazione, la dichiarazione del responsabile del procedimento inerente: a) la copertura finanziaria della restante quota; b) le date di inizio e di fine lavori. I lavori devono essere inderogabilmente iniziati entro dodici mesi dalla comunicazione di accettazione del contributo e devono essere terminati, con il collaudo tecnico amministrativo, entro i successivi due anni. 2. Il contributo, pari al 60 per cento del costo dell'intervento, e' disposto con determinazione dirigenziale e suddiviso in due rate di pari importo: a) la prima rata e' disposta su presentazione di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesti l'avvenuto inizio dei lavori, allegando il verbale di consegna definitivo dei lavori ed una dichiarazione inerente l'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere; b) la seconda rata, a saldo del contributo, e' disposta su presentazione di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, che attesti l'avanzamento delle opere pari ad almeno il 50 per cento dei lavori. 3. A partire dall'anno successivo all'assegnazione del contributo, il responsabile unico del procedimento invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di trasporti, una dettagliata relazione tecnico-amministrativa sull'esecuzione dei lavori. 4. Eventuali varianti progettuali sono ammesse previa verifica da parte del responsabile unico del procedimento, della loro corrispondenza con le opere oggetto di contributo, fermo restando che il contributo massimo resta invariato per opere che comportano aumento di spesa, mentre e' rideterminato in caso di opere che comportano riduzione di spesa. 5. Al termine dei lavori, il responsabile unico del procedimento trasmette alla struttura regionale competente la seguente documentazione: a) certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo approvato dal competente organo; b) quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione delle opere (escludendo eventuali somme per arredi e allestimenti) approvato dal proprio organo; c) dichiarazione, a firma del responsabile unico del procedimento, attestante la conformita' delle opere a quanto presentato in sede di richiesta del contributo. 6. L'utilizzo di eventuali ribassi d'asta e' preventivamente autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.