Art. 10. Disposizioni di coordinamento 1. Nella legge regionale n. 12/2002, le parole: "dirigente competente" o "dirigente", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Comandante del Corpo forestale". 2. Nella legge regionale n. 12/2002, le parole: "marescialli forestali", "brigadieri forestali" e "guardie forestali", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ispettori forestali", "sovrintendenti forestali" e "agenti forestali", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.